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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 147.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
147.08.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

   1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo destinato al consolidamento di contributi strutturali in favore dei comuni di frontiera interessati dalla gestione dei flussi migratori.
   2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.