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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 143.025. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
143.025.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dagli articoli 112 e 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non superiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti dal 10 marzo 2020 al 30 giugno 2020.
  4. Per l'anno 2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite o assegnate agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 nel limite massimo previsto di 10 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 790.