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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.018. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
14.018.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifica del decreto legislativo 9 giugno 20120 n. 47 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»)

  1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 23, comma 8, primo periodo, le parole da «La quota annua dei proventi derivanti dalle aste» fino a: «con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, prevedendo fino a 10 milioni per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e per la restante parte per le finalità di cui al comma 2, dell'articolo 29, nonché per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al “Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone” istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico»;

   b) all'articolo 29, al comma 1, dopo le parole: «delle risorse del Fondo» sono inserite le seguenti: «, che sarà gestito da Invitalia SpA mediante convenzione con remunerazione nella misura massima del 2 per cento dell'ammontare del fondo stesso,»;

   c) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «limitatamente all'effetto istitutivo del fondo ivi previsto».