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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 136.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
136.08.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Interventi per la salvaguardia della costa dai fenomeni erosivi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la salvaguardia della costa dai fenomeni erosivi» con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della difesa delle coste dall'erosione, riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi lungo le coste, protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi sul territorio nazionale. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.