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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 134.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
134.5.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; cessano di applicarsi inoltre le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della legge n. 160 del 2019 e dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di personale. Gli Enti di gestione delle aree protette, versano entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della legge n. 160 del 2019.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021.