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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 133.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
133.011.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo di salvataggio degli obbligazionisti Astaldi» con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il Fondo è destinato al parziale ristoro dei soggetti titolari di obbligazioni Astaldi di cui alle emissioni definite euro 750,000.
  3. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare ad indennizzare gli obbligazionisti titolari di quote dei predetti prestiti obbligazionari per il danno economico subito a seguito dell'approvazione ed omologa del concordato preventivo di Astaldi S.p.A.
  4. Sono ammessi al beneficio i risparmiatori «retail» (clienti non professionali) che fossero nel possesso dei titoli alla data del 28 settembre 2018 (data di deposito della proposta di concordato). Sono esclusi dall'indennizzo gli investitori professionali di diritto così come individuati dal Regolamento intermediari Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.
  5. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 70 per cento del valore nominale del titolo obbligazionario sottoscritto o, se inferiore, del prezzo di acquisto, ed in relazione ad una sottoscrizione o acquisto di obbligazioni.
  6. I soggetti ammessi al beneficio devono trasmettere al Ministero dell'economia e finanze la documentazione comprovante l'esistenza del credito, il suo ammontare e la titolarità del titolo obbligazionario alla data indicata. L'amministrazione competente, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione costituisce prova del credito nei confronti del Fondo. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti aventi diritto. La domanda di indennizzo dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
  7. Il Ministero è surrogato nei diritti del creditore verso la società Astaldi Spa per la quota erogata all'investitore.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti 500 milioni.