Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 765 milioni.