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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 126.029. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
126.029.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per favorire la sostenibilità ambientale del trasporto di merci pericolose)

  1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.
  2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ident. 126.08.126.09.