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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 120.16. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
120.16.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 7, alinea, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»;

   0b) al comma 7, lettera a), le parole: «26 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46 milioni»;

   2. sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. In considerazione dei danni subìti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l'efficienza e del comparto crocieristico dei terminal portuali e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri movimentati imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.;

   3. dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.;

   4. dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del COVID-19, sull'equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei lavori supplementari necessari per la continuità dell'esercizio dell'infrastruttura e del servizio, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi a norma dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell'epidemia da COVID-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l'efficienza del sistema, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5 per cento rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo del precedente biennio. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata. A tale scopo il fondo di cui all'articolo 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera a) del medesimo comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 694 milioni.