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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 120.017. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
120.017.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.

  1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, dopo le parole: «2019» sono aggiunte le seguenti: «, le quali procedono a rendicontare entro il 31 gennaio 2021 gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 per l'anno 2020. L'indennizzo è, altresì, riconosciuto, nel limite complessivo di euro 5 milioni, per l'anno 2021 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle medesime società nel 2021. Le stesse procedono a rendicontare entro il 31 gennaio 2022 gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 per l'anno 2021»;

   b) al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e 5 milioni per l'anno 2021»;

   c) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «24 milioni» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021»;

   d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Per l'anno 2021 nessun contributo di funzionamento può esser richiesto dall'Autorità di regolazione dei trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi comprese le stazioni marittime passeggeri».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.