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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.94. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
12.94.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli edifici ubicati nelle zone A e B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e costruiti prima dell'anno 1940, è sufficiente assicurare il miglioramento di una classe energetica, ferme restando le restanti disposizioni previste dal presente articolo.».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209.