Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 16-ter:
1) al comma 1, dopo la parola: «all'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria»;
2) al comma 3, dopo la parola: «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria.».
Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, 9,3 milioni di euro per l'anno 2023, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026.