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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.25. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
12.25.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 4-ter sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) il comma 1-ter è soppresso;

  Conseguentemente:

   al comma 9, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   «e-bis) dai proprietari degli edifici danneggiati da eventi sismici, per le spese necessarie alla ricostruzione o al ripristino degli immobili che non trovano coperture all'interno del contributo concedibile previsto per la ricostruzione.».

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021, 6,1 milioni di euro per l'anno 2022, 9,7 milioni di euro per l'anno 2023, 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.