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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.21. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
12.21.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e 5, è riconosciuta su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero alle loro pertinenze rientranti nella categoria catastale C/2-C/6-C/7, anche per la parte di opere necessarie alla bonifica di amianto (o Eternit) qualora eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 5»;

   b) al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le seguenti: «di cui ai commi 5, 5-bis e 6»;

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il 2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5.6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.