Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera e), le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori destinati ad impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, di proprietà pubblica in concessione».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.