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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.0148. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
12.0148.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Deducibilità IMU per le persone fisiche)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.