Dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:
Art. 115-bis.
(Istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero)
1. È istituito il Portale unico per gli italiani all'estero. Il Portale, rivolto agli italiani che intendano trasferire la loro residenza all'estero, a coloro che risultino già residenti all'estero e ai connazionali rimpatriati, contiene tutte le informazioni a loro utili, compresi gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni e modifiche della normativa di riferimento. Per la creazione e la tenuta del Portale di cui al presente comma, è autorizzata, a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 799,7 milioni per l'anno 2021 e di euro 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.