Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
(Potenziamento dei servizi consolari)
1. Per potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.