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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 105.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
105.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e, infine, a scopo statistico, i criteri di comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contributo ai gestori dell'Identità Digitale;

   ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.