Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)
1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: «impianti a fune» aggiungere le seguenti: «nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci».
3. All'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. L'erogazione avviene in un'unica tranche annuale sulla base criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni e a condizione che le singole regioni intervengano con un contributo almeno pari a quello stabilito da detta ripartizione.».
4. I termini di cui all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi agli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico, sono ulteriormente prorogati di 6 mesi.
5. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi e in ogni caso idonei a garantire la sicurezza degli sciatori, ancorché ancorate al suolo tramite apposite installazioni, rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 750 milioni e: 450 milioni.