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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 100.054. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
100.054.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno agli agenti di commercio del turismo)

  1. Al fine di sostenere, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, gli agenti di commercio del settore del turismo che abbiano un contratto di mandato con tour operator alberghiero, compagnie aeree, GSA, DMC, compagnie di navigazione, compagnie ferroviarie, forniture alberghiere, enti del turismo, operatori congressuali o network turistici è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli agenti di commercio di cui al presente comma, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in considerazione della crisi delle attività professionali e imprenditoriali legate al turismo e dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, viene individuato un codice ATECO specifico per gli agenti di commercio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 775 milioni di euro.