Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. L'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:
«Art. 42-bis.
1. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 28 febbraio 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi.».
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 209;
all'allegata tabella A sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.