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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.03. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/X/19.03.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sostegno al settore automotive)

  1. Al fine di garantire il sostegno del settore automobilistico e con l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali a quello più vantaggioso dei principali paesi europei, all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «costo di acquisizione che eccede euro 50.000» e le parole: «costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan» sono sostituite dalle seguenti: «costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8.000 per le autovetture e gli autocaravan»;

   b) le parole: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 70.000 e euro 10.000»;

   c) le parole: «possono essere variati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere variati» e le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;».

  2. All'articolo 19-bis 1, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è soppressa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 675 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.