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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 100.3. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/X/100.3.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è riconosciuto ai singoli proprietari solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta e con un limite massimo di 150 giorni per singolo immobile, anche non continuativi, nell'anno solare di riferimento. Limitatamente agli immobili ubicati nelle aree interne e con popolazione sotto i 1000 abitanti non si applica quanto disposto al primo periodo del presente comma. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione;

   b) al comma 4, dopo la parola: «raccoglie» aggiungere la seguente: «periodicamente»;

   c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le regioni non vi abbiano provveduto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono disposti i criteri e le modalità per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza ai fini dell'istituzione dei codici identificativi delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».