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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 128.01. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/IX/128.01.

  Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo).

   «1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 150 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.
   2. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.
   3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni e le parole 500 milioni con le seguenti 350 milioni.