Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis.
(Disposizioni in materia di Centri di revisione)
1. Al fine di garantire dal 1° gennaio 2022, l'adeguamento della tariffa alle condizioni del mercato attuale su base ISTAT delle procedure e della strumentazione tecnica, per le operazioni svolte dai centri di revisione in concessione e dalla motorizzazione civile, nonché di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo per il sostegno ai Centri di Revisione» con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole. 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.