stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.2. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/IX/119.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   «2-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.
   2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano: a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con “CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)” del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con “CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate” del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni; b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.
   2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
   2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

  Conseguentemente:

   all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.796 milioni di euro per l'anno 2021;

   all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti parole: con una dotazione di 7.996 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.996 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.