Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Fondo per la mobilità)
1.1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2021: – 20.000.000;
2022: – 30.000.000;
2023: – 30.000.000.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Fondo per la mobilità)
1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2021: – 20.000.000;
2022: – 30.000.000;
2023: – 30.000.000.