Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio, la deducibilità dell'affitto per gli studenti universitari fuori sede è riconosciuta al 60 per cento delle spese sostenute per l'anno 2020, al 50 per cento per il successivo biennio 2021/2022 e al 30 per cento a partire dal 2023.
2-ter. La deducibilità degli oneri di cui al comma 2-bis è riconosciuta nel limite massimo di 3 miliardi annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 22.