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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.01. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2020  [ apri ]
2790-bis/VI/42.01.
ritirato

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di mutue di autogestione)

  1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con decreto 18 aprile 2005, che rientrino nei limiti dimensionali pari a 600.000 euro di fatturato, 900.000 euro di attivo patrimoniale e 300.000 di indebitamento bancario.
  2. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo.