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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.01. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2020  [ apri ]
2790-bis/VI/13.01.
approvato

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

   «Art. 16-quater. – (Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica) – 1. Ai contribuenti, con ISEE inferiore a euro 45.000, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con prezzo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa. La medesima detrazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ai contribuenti con ISEE inferiore a euro 35.000, per veicoli con prezzo inferiore a 30.000 euro, IVA esclusa.
   2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e nella misura del 36 per cento delle spese sostenute successivamente fino al 31 dicembre 2026 e non è cumulabile con altri benefìci concessi ai sensi della normativa vigente.
   3. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

   a) che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato rispettivamente nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per i veicoli di categoria M e nelle classi Euro 1, 2 e 3 per i veicoli di categoria L, di cui sia intestatario, da almeno dodici mesi, il proprietario o un familiare convivente, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011;

   b) che la detrazione si riferisca alle spese sostenute per l'acquisto e l'intestazione da parte del proprietario, nel limite massimo di un veicolo, per ciascuna categoria di cui al comma 1, ogni cinque anni;

   c) che alla durata della detrazione d'imposta corrisponda per lo stesso periodo la proprietà dei beni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di ulteriore fruizione del beneficio, per la medesima categoria di veicolo, anche nel caso di furto o rottamazione in seguito a distruzione del bene.

   4. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà per alienazione, decade dal beneficio di cui al comma 1, ferme restando le annualità già corrisposte. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà in seguito alla rottamazione dovuta alla distruzione del bene, mantiene il beneficio fino all'ordinaria scadenza, fatto salvo il caso di acquisto di un nuovo veicolo, della medesima categoria, per il quale è riconosciuta la detrazione di cui al comma 1 e conseguentemente la decadenza dal beneficio relativo al bene rottamato, ferme restando le annualità già corrisposte.»

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 62,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 30 milioni di euro per l'anno 2028, a 20 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per l'anno 2030 e a 10 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Art. 13-ter.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

  1. I soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 13-bis, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

   a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al prezzo del veicolo, anticipato dai concessionari e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 13-quater.
(Incentivi fiscali per la realizzazione di reti infrastrutturali ad alta potenza nei parcheggi privati ad uso pubblico a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non inferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC 61851-1. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.