Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 2, le parole euro 164.208.250, sono sostituite dalle seguenti: euro 206.239.933 e le parole euro 139.050.547 sono sostituite dalle seguenti: euro 174.476.507.
Conseguentemente le parole euro 166.678.933, sono sostituite dalle seguenti: euro 208.710.616 e le parole euro 141.521.230 sono sostituite dalle seguenti: euro 176.947.190.
Al comma 4, le parole euro 549.650, sono sostituite dalle seguenti: euro 961.887,38.
Conseguentemente le parole euro 2.494.486, sono sostituite dalle seguenti: euro 2.906.723,38.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 42.443.920,38 per l'anno 2021 e pari a euro 35.425.960 per l'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui al decreto legge n. 416 del 1989, art. 1-sexies, c. 1 «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati».