Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis) Gli appartenenti delle Forze Armate, ammessi ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 e legge n. 267 del 2000, decorsi quindici anni nel reparto di provvisoria assegnazione in applicazione dei medesimi benefici, potranno essere definitivamente assegnati al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto ovvero con provvedimento espresso dello Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.