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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 115.08. in III Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
2790-bis/III/115.08. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:

Art. 115-bis.
(Istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero)

  1. È istituito il Portale unico per gli italiani all'estero. Il Portale, rivolto agli italiani che intendano trasferire la loro residenza all'estero, a coloro che risultino già residenti all'estero e ai connazionali rimpatriati, contiene tutte le informazioni a loro utili, compresi gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni e modifiche della normativa di riferimento. Per la creazione e la tenuta del Portale di cui al presente comma, è autorizzata, a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 799,7 milioni per l'anno 2021 e di euro 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

2790-bis/III/115.08.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Portale unico per gli italiani all'estero, di seguito denominato «Portale».
  2. Il Portale è rivolto agli italiani che intendano trasferire la loro residenza all'estero o per coloro che risultino già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati e contiene tutte le informazioni a loro utili, compresi gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni, aggiornamenti della normativa di riferimento.
  3. Il decreto previsto dal comma 1 disciplina i servizi offerti dal Portale nonché il funzionamento e l'accesso al Portale, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte degli utenti di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.