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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.02. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
26.02.
approvato

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

   «Art. 26-bis. – 1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente: “2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà”.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

  “Art. 209-bis. 1. All'onore derivante dall'attuazione dell'articolo 26-bis, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209”.»

26.02.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

   «Art. 26-bis. — 1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente:
   “2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà”.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

   “Art. 209-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 26-bis, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209”.».