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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 161.01. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
161.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 161, inserire il seguente:

Art. 161-bis.
(Disposizioni in materia di esame all'abilitazione della professione forense per l'anno 2020-2021)

  1. Per l'anno 2020-2021, in considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di accelerare le procedure per l'abilitazione all'esercizio della professione forense i candidati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono ammessi direttamente a sostenere la sola prova orale.
  2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni relative alle materie e competenze in questione.
  3. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione ed implementazione dei membri delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e due Vice Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e sub-delega.
  4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  5. In deroga all'articolo 67 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.