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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.03. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2020  [ apri ]
48.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

   «Art. 48-bis (Misure di sostegno a favore dell'avvocatura). – 1. Al fine di sostenere l'avvocatura in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, che con la parziale sospensione nel corso dell'anno 2020 dell'attività giudiziaria di fatto hanno visto bloccato il flusso economico dei compensi agli stessi dovuti, è stabilito che i compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, devono essere pagati entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, secondo un rigoroso criterio cronologico. I compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i quali è già stata emessa fattura entro il 5 marzo 2020, devono essere versati in favore del professionista entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) ed al comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i capi degli uffici giudiziari adottano tutti provvedimenti necessari a garantire l'assolvimento delle pratiche disponendo nel caso, l'assegnazione all'ufficio di competenza di ulteriore personale amministrativo, al fine di regolarizzare le pratiche arretrate e correnti.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provveda a valere sulle risorse stanziate nel Capitolo 1360 “spese di giustizia” del Ministero della giustizia».