Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
«Art. 48-bis (Liquidazione crediti gratuito patrocinio). – 1. Lo Stato, entro dieci giorni dalla data di approvazione della presente legge, provvede al saldo di tutti i crediti, già liquidati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, vantati dagli avvocati per l'attività svolta nella qualità di difensore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera n), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziate nel Capitolo 1360 “spese di giustizia” nel Ministero della giustizia».