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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.994. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.994.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un Fondo con una dotazione di 100.000 euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto per le famiglie dei marittimi trattenuti presso Paesi della Costa mediterranea del Nord Africa, attraversati da sommosse civili che creano instabilità nei rapporti tra gli stessi Paesi interessati.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ex 69.014.