Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
Art. 69-bis.
1. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare i risarcimenti in favore delle famiglie i cui figli in esito a procedimento giudiziario siano stati riconosciuti come ingiustamente affidati a terzi.
2. I criteri di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e di riparto delle relative risorse sono definiti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: – 1.500.000;
2022: – 1.500.000;
2023: – 1.500.000.