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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.99. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.99.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 8.012.