Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Fondo per le misure anti-tratta)
1. Alla legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
« a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: “600,” è aggiunta la seguente: “600-bis,”;
b) all'articolo 13, le parole, ovunque presenti: “articoli 600 e 601 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 600, 600-bis e 601 del codice penale”».
2. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 371, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per l'anno 2017» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 2021».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.