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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.970. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.970.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 68.

  1. Al fine di incentivare la ripresa economica e aumentare il numero dei contratti di assunzione per le piccole e medie imprese che nell'anno 2020 hanno registrato un ridimensionamento del proprio fatturato nella misura del 40 per cento e che abbiano usufruito dei trattamenti di cassa integrazione salariale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con dotazione 196, 3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di applicazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che assumeranno percettori del beneficio economico di cui all'articolo 2 e 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 o comunque soggetti con età superiore ai 35 anni e che al momento dell'assunzione risultino inoccupati.

ex 68.11.