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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.963. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.963.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

  1. Le somme relative ai risarcimenti e ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti in ragione della condizione di disabilità sono escluse dal patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono adottate le modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 volte a recepire la disposizione di cui al comma 1.
  3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
  4. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 67.026.