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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.937. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.937.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Bonus baby-sitting per genitori con figli con disabilità, indipendentemente dalla zona di residenza)

  1. I genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio della zona di residenza. Per i figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado rimane in ogni caso ferma e prioritaria la garanzia della didattica in presenza in una dimensione effettivamente inclusiva e non meramente formale.
  2. Il bonus è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, a entrambi i genitori e può essere fruito anche per le prestazioni rese dai familiari e anche nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
  3. Il bonus può essere erogato ai genitori lavoratori dipendenti o autonomi, anche non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Ai fini dell'erogazione del bonus si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 66.012.