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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.932. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.932.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni a favore della famiglia)

  1. Al fine di fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 65.04.