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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.93. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.93.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati)

  1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2021, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.

ex 8.018.