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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.920. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.920.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati colpiti dalla crisi)

  1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.
  2. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

ex 64.011.