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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.915. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.915.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per i consultori familiari)

  1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e fornire alle donne in stato di gravidanza tutto il supporto necessario, anche e soprattutto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, al fondo per i consultori familiari, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

ex 64.014.