Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.